IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  43  del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello  Stato  e
sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonche' l'art.  1  della  legge  16
novembre  1939,  n. 1889, integrato dall'art. 11 della legge 3 aprile
1979, n. 103;
  Considerato che con decreto luogotenenziale 23  novembre  1945,  n.
771,  l'Avvocatura  dello  Stato  e' stata autorizzata ad assumere il
patrocinio dell'Ufficio italiano dei cambi;
  Considerato  che,  sulla  base  del  nuovo  assetto  organizzativo,
l'Ufficio  italiano  dei  cambi  dispone  di una propria struttura in
grado di garantire l'assistenza legale;
  Su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
                              Decreta:
  Con  decorrenza  7  ottobre  1991  e'   revocata   l'autorizzazione
all'Avvocatura  dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa
dell'Ufficio italiano dei cambi nei giudizi attivi e  passivi  avanti
le  autorita'  giudiziarie,  i  collegi  arbitrali,  le giurisdizioni
amministrative e speciali.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 7 ottobre 1991
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              ANDREOTTI
 
                       Il Ministro del tesoro
                                CARLI
 
                  Il Ministro di grazia e giustizia
                              MARTELLI
 Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1992
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 286